IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letta, all'esito dell'odierna udienza preliminare 5 dicembre 1990, la richiesta di prova per testi dedotta dalla difesa degli imputati, e contrastata dal pubblico ministero che vi si oppone sulla base di una interpretazione della nuova procedura penale che privilegia la esclusiva formazione della prova in sede dibattimentale, ad eccezione dei mezzi di prova non altrimenti rinviabili al dibattimento per ragioni eccezionali ed urgenti ed espletabili nella forma dell'incidente probatorio; Poiche' la detta problematica giuridica impone al giudicante un preliminare esame della logica di cui all'art. 422, nn. 1 e 2, del nuovo c.p.p. secondo cui testualmente "quando non provvede a norma dell'art. 421, quarto comma, il giudice, terminata la discussione, puo' indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessaro acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione. Il pubblico ministero e i difensori possono produrre documenti e chiedere l'audizione di testimoni e di consulenti tecnici o l'interrogatorio delle persone indicate nell'art. 210. Il giudice ammette le prove richieste dal pubblico ministero o dal difensore della parte civile quando ne risulti manifesta la decisivita' ai fini dell'accoglimento della richiesta di rinvio a giudizio. Le prove a discarico richieste dai difensori delle altre parti private sono ammesse se ne appare evidente la decisivita' ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere; Premesso che l'udienza preliminare non puo', ad avviso dello Scrivente, essere stata procreata dal legislatore come mera udienza di smistamento, ma al contrario come udienza filtro selettore processuale, al fine di conseguire la deflazione dibattimentale, e quindi in tale contesto la prova per testi, al pari di altri mezzi di prova, deve ritenersi ammissibile e conferente in astratto prima ancora che in concreto, onde consentire anche al GIP l'accertamento della verita' materiale, che altrimenti verrebbe limitato in questa sede, discriminando l'udienza preliminare rispetto al dibattimento, il tutto pur nel rispetto formale e sostanziale del sistema processuale tendenzialmente accusatorio che ha sostituito il pregresso modello inquisitorio, trattandosi di mezzi di prova rilevanti nella sfera meramente endo-processuale, cioe' non utilizzabili con valore di prova legale al dibattimento, bensi' soltanto nell'udienza preliminare, momento terminale delle indagini preliminari, autentico momento di chiusura della detta fase, essendo l'utilizzabilita' dei detti mezzi finalizzata a raggiungere in astratto, fatta salva ovviamente valutazione in concreto delle risultanze probatorie, la prova dell'evidenza, o nel senso del rinvio a giudizio (manifesta decisivita') o nel senso del non luogo a procedere (evidente decisivita'), ritenendosi che questo tipo di evidenza non sia equiparabile alla evidenza di altro genere, lampante od oculare, di cui all'art. 129 stesso codice, nella quale la prova non puo' e non deve essere ricercata in quanto in re ipsa; Poiche' tuttavia l'art. 442 denota lacunosita' laddove manca di concretizzare in modo piu' schematico, anziche' troppo generico, i detti mezzi di prova, e cio' pone problemi di incostituzionalita' ex artt. 2 e 3 della Costituzione rispetto all'art. 125 delle disp. att. del nuovo c.p.p. laddove il p.m. presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perche' gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio, e cio' comprende nella formula anche l'insufficienza di prove, che con il vecchio rito avrebbe condotto a sentenza del g.i. di proscioglimento con formula dubitativa in sede di istruzione sommaria o sucessivamente di istruzione formale, ritenendosi che con la parola "giudizio" l'art. 125 anzidetto si riferisca anche all'udienza preliminare, e non al solo dibattimento, non essendo del resto il p.m. vincolato a chiedere il rinvio a giudizio in sede di udienza preliminare, anche se ovviamente egli ha richiesto in precedenza il detto rinvio a giudizio in senso tecnico, non quindi a fini dibattimentali, o meglio non ancora a detti fini, ex art. 416 del nuovo c.p.p.; Ritenuto che quindi il 125 traccia sicuri parametri, che non si evincono al contrario dell'art. 425, e che oltretutto l'art. 422, n. 1, del nuovo c.p.p. sembra a tutti gli effetti discriminare fra l'ipotesi in cui siano le stesse parti a prospettare al giudice, prima dell'apertura della discussione, a fronte di elementi nuovi emersi nel corso della udienza preliminare, o anche in precedenza, la necessita' di non dichiarare chiusa la discussione onde consentire l'acquisizione di ulteriori informazioni ai sensi del successivo art. 422, prospettazione quest'ultima che il giudice, dal canto suo, sara' ovviamente libero di accogliere o respingere, e l'ipotesi testuale di uno stimolo probatorio all'impulso delle parti, stimolo che ovviamente potrebbe anche non essere recepito dalle stesse, con il che il giudice dovrebbe decidere comunque in base agli atti in suo possesso, essendo in tal senso lesi gli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione sul buon andamento e sull'efficienza organizzativa della p.a., amministrazione della giustizia, stante a questo punto la inevitabile inflazione dei dibattimenti e l'obbligatorieta' scontata del rinvio a giudizio; Ritenute le presenti eccezioni non manifestamente infondate, sollevabili d'ufficio, rilevanti nel corrente processo;